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Pierreci Codess Coopcultura
Società Cooperativa
Corso del Popolo, 40
30172 Venezia Mestre
P.IVA  03174750277

 
 
 
 Museo Ebraico di Venezia
 
 
  STORIA
  ORGANIZZAZIONE
  STATUTO
  STAFF
  QUALITA'
  BILANCIO SOCIALE
  CERTIFICAZIONE ETICA

TITOLO I            DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

articolo 1 – denominazione
E' costituita una società cooperativa denominata "Codess Cultura Società cooperativa ", in breve "Codess Cultura Cooperativa".
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, e quelle delle leggi speciali sulle cooperative.

articolo 2 – sede
La Cooperativa ha sede nel Comune di Venezia.
Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

articolo 3 – durata
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilanovanta), a decorrere dalla sua costituzione, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II           SCOPO E OGGETTO

articolo 4 –  scopo
La Cooperativa, retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata e senza scopo di lucro, si propone di fornire servizi a soggetti pubblici e privati, a vantaggio della collettività.
Lo scopo che i soci cooperatori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere e conservare, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
Ai fini  del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano, con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n° 142, come modificata dall'articolo 9 della legge 14 febbraio 2003, n° 30.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
Essa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano; essa può pertanto aderire ad una delle centrali di tutela e rappresentanza delle Cooperative riconosciute, ed ai suoi organismi periferici, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.
La Cooperativa può anche aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.
Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione.
La Cooperativa potrà anche integrare il principio della mutualità destinando, nell'ambito delle proprie possibilità, assegnazioni per fondi finalizzati ad integrare la previdenza, l'assistenza, compresa quella infortunistica, nonché un ristorno a favore dei soci.

articolo 5  -  oggetto sociale
La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto prevalente l'intervento nell'ambito dei beni  culturali, della tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili, della formazione ed istruzione, attraverso la progettazione e la gestione di attività e servizi pertinenti, tra cui quelli educativi, didattici, formativi, ricreativi, assistenziali, informativi, congressuali e turistici.
Essa si pone, pertanto, come personalità giuridica in grado di ideare, organizzare e gestire manifestazioni di vario genere (tra cui mostre d'arte, rassegne cinematografiche e teatrali, attività editoriali e. multimediali comprensive di produzione e vendita), in grado di stimolare la comunità alla partecipazione alla vita culturale.
Si propone inoltre, sempre attraverso l'ideazione e l'erogazione di servizi, di facilitare i processi di comunicazione tra le pubbliche amministrazioni ed i cittadini, in aderenza alle norme legislative e ai più generali indirizzi che vedono l'utente quale fruitore attivo e attore partecipe all'interno della società.
A solo scopo esemplificativo, essa può:
a) gestire o contribuire alla gestione di musei, biblioteche, mostre ed archivi di enti pubblici e privati, organizzando e fornendo servizi di guardiania e custodia, lavori di raccolta, schedatura, catalogazione, collocazione e conservazione del materiale contenuto, facendo anche uso di tecnologie adeguate, per facilitare la fruizione dei beni da parte dell'utente;
b) organizzare e gestire, per conto proprio o in accordo con terzi, eventi culturali articolati e complessi, quali fiere e festival, congressi, stage, conferenze, seminari, ecc. ed ivi operare offrendo i propri servizi;
c) intervenire nella conservazione e promozione del patrimonio artistico in genere, nella gestione di attività finalizzate alla promozione dei beni culturali e di ogni altro servizio inerente a tali ambiti;
d) eseguire servizi di schedatura e descrizione, catalogazione, restauro e conservazione, riordino, valutazione e stima, nel settore delle scienze attinenti al libro manoscritto e a stampa, ai documenti ed alle scritture esposte;
e) eseguire servizi di data entry, gestione in remoto di archivi elettronici, inserimento e trattamento dati su supporti magnetici in outsourcing, conversione dati e documenti da supporto cartaceo in formato elettronico;
f) organizzare e gestire servizi di informazione rivolti sia specificamente ai giovani (ad es. informagiovani), che indifferentemente a tutti i cittadini (ad es. Urp, reti civiche, informalavoro, informahandicap, ecc.);
g) offrire interventi nel settore del tempo libero, con attività di animazione e gestione di centri giovanili, centri culturali, ecc., in collaborazione con enti pubblici e privati;
h) progettare, organizzare e gestire servizi educativi, ricettivi, ricreativi e formativi, rivolti a diverse fasce di utenza, ivi comprese persone in situazione di disagio sociale;
i) offrire servizi formativi, informativi ed educativi a sostegno della famiglia, mediante la promozione, l'organizzazione e la gestione di strutture integrate, di attività di doposcuola, di sostegno scolastico, di attività formative e di insegnamento, di attività di animazione, di organizzazione di centri socio-culturali e di laboratori educativi;
l) progettare, organizzare e gestire strutture residenziali e semiresidenziali;
m) offrire interventi nel campo del turismo, contribuendo alla gestione di soggiorni, campeggi, alberghi, case alloggio, istituendo itinerari didattici e turistici ed organizzando ogni altra iniziativa a carattere di studio, tendente a valorizzare il patrimonio culturale del territorio in cui opera;
n) intervenire in ambito formativo mediante la promozione, l'organizzazione e la gestione, anche per conto di enti pubblici, privati e terzi, di corsi di formazione professionale e specializzazione, destinati ai soci stessi, a soggetti esterni, ad enti vari, ad inoccupati, a lavoratori, compresi gli stessi formatori e gli insegnanti di ogni ordine e grado.
Nella realizzazione delle suddette attività la Cooperativa può:

  • produrre e/o commercializzare, per conto proprio o in accordo con altri, materiali audio e video su supporti vari (video e audio cassette, riproduzioni di libri e stampati in genere,
  • software ed hardware, fotografie, diapositive, cd-rom, dvd, ecc.) nonché varia oggettistica attinente alla gestione di biblioteche, musei, mostre, archivi e congressi;
  • trasportare per conto proprio, o in accordo con terzi, materiale librario, cartaceo in genere e quanto altro necessario alle attività sociali;
  • svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché per le finalità sopra esposte, concorrere, in Italia ed all'estero, ad appalti pubblici e privati, sia direttamente che mediante terzi vincolati da contratti di agenzia, stipulare contratti di affitto d'azienda, assumere in proprio commesse di lavoro, impegnarsi in contratti, reperire finanziamenti presso enti nazionali ed esteri;
  • assumere partecipazioni ed interessenze in enti, consorzi e società nazionali ed estere aventi scopi simili o analoghi; dare adesioni ad enti ed organismi economici e finanziari diretti a consolidare, sviluppare e coordinare le attività della cooperativa;
  • fare tutte le operazioni e gli atti di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria ritenuti necessari ed opportuni e comunque attinenti al suo oggetto; in particolare potrà acquistare, impiantare, vendere, prendere o dare in affitto cantieri od altri stabilimenti ovunque situati;
  • raccogliere prestiti da soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.
Si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale, finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO III          I SOCI

articolo 6 –  numero e requisiti dei soci
Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire che abbiano maturato una esperienza professionale attinente alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano contribuire al suo esercizio e al suo sviluppo.
L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla reale partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e non compromettere l'erogazione dello scambio mutualistico.
Possono essere ammessi come soci cooperatori, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa e comunque mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge, anche elementi tecnici ed amministrativi.
E' fatto divieto ai soci persone fisiche, senza espresso assenso del Consiglio di amministrazione, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, o associarsi ad altre società che perseguono analoghi scopi sociali e che esplicano attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, o che di fatto operano in settori o con modalità da poter fare concorrenza o comunque recare danno economico alla Cooperativa.
Sono soci cooperatori coloro che:
a) concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.
Possono essere soci anche le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

articolo 7 – procedura di ammissione dei soci
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta, contenente i seguenti dati ed elementi:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio e numero di codice fiscale;
b) titolo di studio e indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
c) ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere;
d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
e) dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all' articolo 46 del presente statuto.
Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo elencate, delibera sulla domanda di ammissione. Tale domanda diverrà operativa, e sarà annotata nel libro dei soci, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento della tassa di ammissione; trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera diventerà inefficace.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.
Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
Nella delibera di ammissione del nuovo socio, viene stabilito anche il tipo di rapporto di lavoro che verrà instaurato con la Cooperativa; il nuovo socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina, contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo.

articolo 8 –  trattamento economico dei soci lavoratori
In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.
Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte, nonché le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento, nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.
Il trattamento economico corrisposto ai soci cooperatori persone fisiche durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti di lavoro vigenti per le categorie di lavoro similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto tra socio e Cooperativa e, pertanto, con le esigenze sociali.
Le previsioni di questo titolo non si applicano ai soci sovventori.

articolo 9 – obblighi dei soci
Al momento dell'ammissione, i nuovi soci cooperatori devono sottoscrivere le azioni di cui alla lettera c) dell'articolo 7.
Essi sono obbligati:
a) al versamento delle azioni sottoscritte, compresa la tassa di ammissione, con le modalità e nei termini previsti dal Consiglio di amministrazione;
b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
c) a partecipare all'attività dell'impresa sociale secondo le necessità della stessa;
d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di 'lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

articolo 10 – diritti dei soci
I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.
Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.
Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

articolo 11 – soci speciali
Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:
a) alla loro formazione professionale;
b) al loro inserimento nell'impresa.
Nel caso di cui alla lettera a), il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.
Nel caso di cui alla lettera b), il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, anche solo parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.
La delibera di ammissione del Consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

  • la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
  • i criteri e le modalità attraverso le quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
  • le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo articolo 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa; ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio ma non può rappresentare altri soci.
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa.
I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545bis del codice civile.
I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente Statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 del presente Statuto.
Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale, secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 15.

articolo 12 – perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e morte; oppure per  scioglimento dell'ente, organismo e persona giuridica.

articolo 13 – recesso
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.
Spetta al Consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 46.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

articolo 14 – decadenza
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione nei confronti dei soci:
a)  interdetti, inabilitati o falliti;
b) in possesso dei requisiti di legge per avere diritto - se persone fisiche - alla pensione di vecchiaia, o che abbiano comunque superato il sessantesimo anno di età;
c) che ricadano nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare al lavoro dell'impresa sociale;
d) che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato, o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
e) che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge, ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.
Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci persone fisiche che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile, o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo dell'eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.
Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci a cura degli amministratori.

articolo 15 – esclusione
L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio cooperatore:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
b) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 del presente statuto;
d)  che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi sociali;
e)  che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli;
f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.
L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

articolo 16 – provvedimenti in caso di recesso, decadenza ed esclusione
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie, saranno demandate alla decisione di un Collegio arbitrale regolato dall'articolo 46 del presente Statuto.
Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore, consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 4.

articolo 17 – liquidazione delle azioni
I soci cooperatori receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute.
La liquidazione, ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base dell'ultimo bilancio d'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatto salvo il diritto della Cooperativa di ritenzione di ogni proprio eventuale credito liquido.
In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste dalla legge.

articolo 18 – termine per la richiesta di rimborso delle azioni
I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro e non oltre centottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO IV         SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

articolo 19 – norme applicabili
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'articolo 2526 codice civile.
Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori, disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n° 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge.
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano, invece, le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

articolo 20 – imputazione a capitale sociale
I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.
A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo articolo 28 del presente Statuto.
I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 5.000= ciascuna.
I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 25% all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

articolo 21 – trasferibilità dei titoli
Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.
Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni, deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente; il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.
Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.
La società ha facoltà di non emettere i titoli, ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, codice civile.

articolo 22 – modalità di emissione delle azioni e diritti amministrativi dei soci finanziatori
L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 codice civile ed in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 codice civile, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.
Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 28, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse, in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.
A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.
Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.
I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.
Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, può essere consentita la nomina di un amministratore ed un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale eventuale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

articolo 23 – diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori
Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili, nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente.
Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.
A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa, il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.
La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore, per il mantenimento dei requisiti mutualistici, a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 codice civile.
La delibera di emissione di cui all'articolo precedente, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori, l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.
In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto tanto del valore nominale quanto della quota parte di riserve divisibili, compresa la riserva da sovrapprezzo.
Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 codice civile, ai soci finanziatori spetta il diritto di recesso quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli articoli 2437bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale ed alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, compresa la riserva da sovrapprezzo.

articolo 24 – azioni di partecipazione cooperativa
Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, legge 59/1992. In tal caso, essa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.
Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo.
Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.
Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

articolo 25 – diritti di partecipazione alle assemblee
I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.
Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge, ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.
L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.
Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti, codice civile, in quanto compatibili con 1e successive disposizioni degli articoli 32 e seguenti del presente Statuto.

articolo 26 – strumenti finanziari di debito
Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

  • l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
  • le modalità di circolazione;
  • i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
  • il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo.

articolo 27 – i ristorni
L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'erogazione di un ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito regolamento.
II ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento interno di cui all'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n° 142.
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

  • in forma liquida;
  • mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;
  • mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

TITOLO V           PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

articolo 28 – patrimonio sociale
Il patrimonio della società è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

  • da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di  Euro 500=,
  • dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 5.000=;
  • dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 2.500=, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 5 del presente statuto;
  • dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 500=, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 30 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;
d) dalla riserva straordinaria;
e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 30;
f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.
Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

articolo 29 – caratteristiche delle azioni cooperative
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio d'amministrazione.
Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.
Il provvedimento del Consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali egli è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6.
In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 46.
La società ha facoltà di non emettere le azioni, ai sensi dell'articolo 2346, comma 1.

articolo 30 – destinazione degli utili
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio a1 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie; dovrà inoltre redigere la relazione illustrativa al bilancio, indicando specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 codice civile, certificate dal Consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 27 e, successivamente, delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 3 l  gennaio 1992, n° 9, nella misura del 3%;
c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n° 59:
d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 19 e seguenti del presente Statuto;
f) la restante parte a riserva straordinaria, ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 28.
Gli utili devono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione dei ristorni.

TITOLO VI          ORGANI SOCIALI

articolo 31 – organi sociali
Sono organi della società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione ;
c) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
d) il Collegio dei Sindaci.

articolo 32 – modalità di convocazione dell'assemblea
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza mediante avviso scritto da consegnare ai soci, anche tramite l'utilizzo del servizio postale o del fax o per via e-mail, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

articolo 33 – competenze dell'assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria:
1. approva il bilancio consuntivo, con la relazione del Consiglio di amministrazione;
2. procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori degli strumenti finanziari di cui agli articoli 19 e seguenti e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 22 e alla relativa delibera di emissione;
3. delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci per il periodo del loro mandato;
5. approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
6. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
7. delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001 n. 142 e dell'articolo 27 del presente statuto;
8. delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
9. delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;
10. delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 codice civile.
L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

articolo 34 – competenze dell'assemblea straordinaria
L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:
1.            sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
2.            sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa;
3.            sulla nomina e poteri dei liquidatori;
4.            sull'emissione degli strumenti finanziari, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del presente statuto.

articolo 35 – maggioranze richieste
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.
L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Cooperativa, lo scioglimento anticipato, la proroga, la revoca dello stato di liquidazione ed il trasferimento della sede sociale all'estero, l'assemblea ordinaria e straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più di un terzo del capitale sociale.
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano.

articolo 36 – diritto al voto
Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno novanta giorni.
Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota sottoscritta.
Per i soci finanziatori si applica l'articolo 22 del presente statuto.
Per i soci speciali si applica l'articolo 11 del presente statuto.
Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria che abbia diritto al voto, nel rispetto della normativa vigente, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.
Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea.

articolo 37 – presidenza dell'assemblea
L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza dal Vice Presidente o da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un Segretario.
Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

articolo  38 – assemblee separate
In relazione al numero complessivo dei soci raggiunti dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede sociale ed all'importanza degli argomenti da trattare, per consentire la massima partecipazione dei soci alle assemblee, il consiglio di amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'assemblea generale dei soci da assemblee separate convocate nelle sedi locali, anche temporanee, di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci.
Qualora il numero di soci di una sede locale si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sede locale più vicina.
Le convocazioni dovranno essere effettuate con il medesimo avviso dell'assemblea generale e con le seguenti formalità:
a) le date di convocazione delle singole assemblee separate possono differire tra loro, ma la data di convocazione dell'ultima assemblea separata deve precedere in ogni caso di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;
b) nell'avviso di convocazione dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, di ciascuna sede anche temporanea di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci e, eventualmente, la località di convocazione delle assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupati inferiori a cinquanta;
c) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate, per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale, per l'elezione dei propri delegati a questa assemblea.
Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.
Ogni assemblea separata elegge i propri delegati per l'assemblea generale; i delegati devono essere scelti tra i soci presenti o rappresentati in assemblea, nella proporzione di uno a dieci o frazione di dieci. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.
I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.
Quando si adopera tale forma di convocazione, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.
Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità dell'assemblea generale in prima convocazione e in seconda convocazione.
Il computo dei voti di ciascuna deliberazione dell'assemblea generale va effettuato sulla base dei voti riportati nelle singole assemblee separate e risultanti dai relativi processi verbali.

articolo 39 – l'organo amministrativo
Il Consiglio di Amministrazione si compone da 3 a 11 consiglieri eletti dall'assemblea.
Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.
Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 22 del presente Statuto, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti per l'attività collegiale dei consiglieri. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.
Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vicepresidente.
La convocazione viene fatta per iscritto (lettera, telegramma o fax), almeno 3 giorni prima della adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 codice civile.

articolo 40 – deleghe amministrative
II consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.
Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4 del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.
Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

articolo 41 – competenze del consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. A tale organo spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:
1. convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
3. redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi;
4. relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso, in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545octies codice civile; nella medesima relazione, il Consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
5. compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
6. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
7. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito dagli enti cui la Cooperativa aderisce;
8. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista, dall'articolo 5 del presente statuto;
9. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;
10. assumere, nominare e licenziare il personale della Cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione;
11. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
12. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, in base a disposizioni di legge o statutarie, siano riservati all'assemblea generale, nonché tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
13. deliberare in ordine alla fusione per incorporazione di una società interamente posseduta ovvero posseduta al 90%, rispettivamente ai sensi degli articoli 2505, comma 2, e 2505bis, comma 2, del codice civile, fermo restando il limite posto dal comma 3 dell'articolo 2505 codice civile.

articolo 42 – poteri del Presidente del Consiglio di amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
Egli è autorizzato perciò a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Ha altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione; previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte al Vicepresidente, ad uno o più membri del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

articolo 43 – il Collegio sindacale
Qualora si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, codice civile, la Cooperativa procede alla nomina del Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.
Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile, ai sensi degli articoli 2409bis e seguenti del codice civile. Esso è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non devono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VII         SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

articolo 44 – nomina dei liquidatori
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

articolo 45 – devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento della società, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n° 59.

TITOLO VIII        CONTROVERSIE

articolo 46 – il Collegio arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Venezia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.
L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n° 5.

TITOLO IX             REQUISITI MUTUALISTICI

articolo 47  - clausole mutualistiche
Le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 codice civile, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:
a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
La Cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

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