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TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
articolo 1 denominazione
E' costituita una società
cooperativa denominata "Codess Cultura Società
cooperativa ", in breve "Codess Cultura Cooperativa".
Per tutto quanto non espressamente previsto
nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi,
si applicano le disposizioni del codice civile in materia
di società per azioni, in quanto compatibili con la
disciplina cooperativistica, e quelle delle leggi speciali
sulle cooperative.
articolo 2 sede
La Cooperativa ha sede nel Comune
di Venezia.
Essa potrà istituire sedi secondarie,
succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, sia in
Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.
articolo 3 durata
La Cooperativa ha durata fino al
31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilanovanta), a decorrere
dalla sua costituzione, e potrà essere prorogata con
deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.
TITOLO II
SCOPO E OGGETTO
articolo 4 scopo
La Cooperativa, retta e disciplinata
dai principi della mutualità, senza fini di speculazione
privata e senza scopo di lucro, si propone di fornire servizi
a soggetti pubblici e privati, a vantaggio della collettività.
Lo scopo che i soci cooperatori della
Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere
e conservare, tramite la gestione in forma associata e con
la prestazione della propria attività lavorativa, continuità
di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali
e professionali.
Ai fini del raggiungimento degli
scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano, con la Cooperativa
un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,
nelle diverse tipologie previste dalla legge, compreso il
rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero
in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
Le modalità di svolgimento delle
prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito
regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge
3 aprile 2001 n° 142, come modificata dall'articolo 9
della legge 14 febbraio 2003, n° 30.
La Cooperativa può svolgere la
propria attività anche con terzi non soci.
Essa si propone, altresì, di
partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario
italiano; essa può pertanto aderire ad una delle centrali
di tutela e rappresentanza delle Cooperative riconosciute,
ed ai suoi organismi periferici, nella cui giurisdizione ha
la propria sede sociale.
La Cooperativa può anche aderire
ad altri organismi economici e sindacali che si propongono
iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di
servizi.
Le adesioni agli organismi ed enti saranno
deliberate dal Consiglio di amministrazione.
La Cooperativa potrà anche integrare
il principio della mutualità destinando, nell'ambito
delle proprie possibilità, assegnazioni per fondi finalizzati
ad integrare la previdenza, l'assistenza, compresa quella
infortunistica, nonché un ristorno a favore dei soci.
articolo 5 - oggetto sociale
La Cooperativa, con riferimento
ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto prevalente
l'intervento nell'ambito dei beni culturali, della tutela
e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico,
della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della promozione
della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili,
della formazione ed istruzione, attraverso la progettazione
e la gestione di attività e servizi pertinenti, tra
cui quelli educativi, didattici, formativi, ricreativi, assistenziali,
informativi, congressuali e turistici.
Essa si pone, pertanto, come personalità
giuridica in grado di ideare, organizzare e gestire manifestazioni
di vario genere (tra cui mostre d'arte, rassegne cinematografiche
e teatrali, attività editoriali e. multimediali comprensive
di produzione e vendita), in grado di stimolare la comunità
alla partecipazione alla vita culturale.
Si propone inoltre, sempre attraverso
l'ideazione e l'erogazione di servizi, di facilitare i processi
di comunicazione tra le pubbliche amministrazioni ed i cittadini,
in aderenza alle norme legislative e ai più generali
indirizzi che vedono l'utente quale fruitore attivo e attore
partecipe all'interno della società.
A solo scopo esemplificativo, essa può:
a) gestire o contribuire alla gestione
di musei, biblioteche, mostre ed archivi di enti pubblici
e privati, organizzando e fornendo servizi di guardiania e
custodia, lavori di raccolta, schedatura, catalogazione, collocazione
e conservazione del materiale contenuto, facendo anche uso
di tecnologie adeguate, per facilitare la fruizione dei beni
da parte dell'utente;
b) organizzare e gestire, per conto
proprio o in accordo con terzi, eventi culturali articolati
e complessi, quali fiere e festival, congressi, stage, conferenze,
seminari, ecc. ed ivi operare offrendo i propri servizi;
c) intervenire nella conservazione e
promozione del patrimonio artistico in genere, nella gestione
di attività finalizzate alla promozione dei beni culturali
e di ogni altro servizio inerente a tali ambiti;
d) eseguire servizi di schedatura e
descrizione, catalogazione, restauro e conservazione, riordino,
valutazione e stima, nel settore delle scienze attinenti al
libro manoscritto e a stampa, ai documenti ed alle scritture
esposte;
e) eseguire servizi di data entry, gestione
in remoto di archivi elettronici, inserimento e trattamento
dati su supporti magnetici in outsourcing, conversione dati
e documenti da supporto cartaceo in formato elettronico;
f) organizzare e gestire servizi di
informazione rivolti sia specificamente ai giovani (ad es.
informagiovani), che indifferentemente a tutti i cittadini
(ad es. Urp, reti civiche, informalavoro, informahandicap,
ecc.);
g) offrire interventi nel settore del
tempo libero, con attività di animazione e gestione
di centri giovanili, centri culturali, ecc., in collaborazione
con enti pubblici e privati;
h) progettare, organizzare e gestire
servizi educativi, ricettivi, ricreativi e formativi, rivolti
a diverse fasce di utenza, ivi comprese persone in situazione
di disagio sociale;
i) offrire servizi formativi, informativi
ed educativi a sostegno della famiglia, mediante la promozione,
l'organizzazione e la gestione di strutture integrate, di
attività di doposcuola, di sostegno scolastico, di
attività formative e di insegnamento, di attività
di animazione, di organizzazione di centri socio-culturali
e di laboratori educativi;
l) progettare, organizzare e gestire
strutture residenziali e semiresidenziali;
m) offrire interventi nel campo del
turismo, contribuendo alla gestione di soggiorni, campeggi,
alberghi, case alloggio, istituendo itinerari didattici e
turistici ed organizzando ogni altra iniziativa a carattere
di studio, tendente a valorizzare il patrimonio culturale
del territorio in cui opera;
n) intervenire in ambito formativo mediante
la promozione, l'organizzazione e la gestione, anche per conto
di enti pubblici, privati e terzi, di corsi di formazione
professionale e specializzazione, destinati ai soci stessi,
a soggetti esterni, ad enti vari, ad inoccupati, a lavoratori,
compresi gli stessi formatori e gli insegnanti di ogni ordine
e grado.
Nella realizzazione delle suddette attività
la Cooperativa può:
- produrre e/o commercializzare, per conto
proprio o in accordo con altri, materiali audio e video
su supporti vari (video e audio cassette, riproduzioni di
libri e stampati in genere,
- software ed hardware, fotografie, diapositive,
cd-rom, dvd, ecc.) nonché varia oggettistica attinente
alla gestione di biblioteche, musei, mostre, archivi e congressi;
- trasportare per conto proprio, o in accordo
con terzi, materiale librario, cartaceo in genere e quanto
altro necessario alle attività sociali;
- svolgere qualunque attività connessa
ed affine a quelle sopraelencate, nonché per le finalità
sopra esposte, concorrere, in Italia ed all'estero, ad appalti
pubblici e privati, sia direttamente che mediante terzi
vincolati da contratti di agenzia, stipulare contratti di
affitto d'azienda, assumere in proprio commesse di lavoro,
impegnarsi in contratti, reperire finanziamenti presso enti
nazionali ed esteri;
- assumere partecipazioni ed interessenze
in enti, consorzi e società nazionali ed estere aventi
scopi simili o analoghi; dare adesioni ad enti ed organismi
economici e finanziari diretti a consolidare, sviluppare
e coordinare le attività della cooperativa;
- fare tutte le operazioni e gli atti di
natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria
ritenuti necessari ed opportuni e comunque attinenti al
suo oggetto; in particolare potrà acquistare, impiantare,
vendere, prendere o dare in affitto cantieri od altri stabilimenti
ovunque situati;
- raccogliere prestiti da soci per destinarli
esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, istituendo
una sezione di attività, disciplinata da apposito
regolamento.
La Cooperativa, per agevolare il conseguimento
dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale,
si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico,
per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.
Si propone altresì l'adozione
di procedure di programmazione pluriennale, finalizzate allo
sviluppo o all'ammodernamento aziendale.
TITOLO III
I SOCI
articolo 6 numero e requisiti
dei soci
Il numero dei soci cooperatori è
illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito
dalla legge.
Possono essere soci cooperatori tutte
le persone fisiche aventi la capacità di agire che
abbiano maturato una esperienza professionale attinente alla
natura dell'attività della Cooperativa e che, per la
loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione
professionale, possano contribuire al suo esercizio e al suo
sviluppo.
L'ammissione è finalizzata allo
svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla reale
partecipazione del socio all'attività della Cooperativa;
l'ammissione deve essere coerente con la capacità della
Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e non compromettere
l'erogazione dello scambio mutualistico.
Possono essere ammessi come soci cooperatori,
in numero strettamente necessario al buon funzionamento della
Cooperativa e comunque mai superiore ai limiti stabiliti dalla
legge, anche elementi tecnici ed amministrativi.
E' fatto divieto ai soci persone fisiche,
senza espresso assenso del Consiglio di amministrazione, di
iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, o associarsi
ad altre società che perseguono analoghi scopi sociali
e che esplicano attività concorrente, nonché
di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti
imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa,
o che di fatto operano in settori o con modalità da
poter fare concorrenza o comunque recare danno economico alla
Cooperativa.
Sono soci cooperatori coloro che:
a) concorrono alla gestione dell'impresa,
partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla
definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano all'elaborazione di programmi
di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche,
nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione
del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati
economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie
capacità professionali anche in relazione al tipo e
allo stato dell'attività svolta, nonché alla
quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per
la Cooperativa stessa.
Possono essere soci anche le persone
giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto
con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al
controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi
non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.
articolo 7 procedura di ammissione
dei soci
Chi intende essere ammesso come
socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione
domanda scritta, contenente i seguenti dati ed elementi:
a) cognome e nome, luogo e data
di nascita, residenza, domicilio e numero di codice fiscale;
b) titolo di studio e indicazione
della effettiva attività svolta, della eventuale capacità
professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della
cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché
del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro
che il socio intende instaurare in conformità con il
presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara
di avere preso visione;
c) ammontare delle azioni che si
propone di sottoscrivere;
d) dichiarazione di attenersi al
presente Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente
adottate dagli organi sociali;
e) dichiarazione di accettazione
della clausola compromissoria di cui all' articolo 46 del
presente statuto.
Il Consiglio di amministrazione, accertata
l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente e
l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto
articolo elencate, delibera sulla domanda di ammissione. Tale
domanda diverrà operativa, e sarà annotata nel
libro dei soci, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia
stato effettuato il versamento della tassa di ammissione;
trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione
senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera
diventerà inefficace.
In caso di rigetto della domanda di
ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare
entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.
In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta
giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di
ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della
sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da
quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è
tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione
da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea
stessa.
Il consiglio di amministrazione illustra
nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni
assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
Nella delibera di ammissione del nuovo
socio, viene stabilito anche il tipo di rapporto di lavoro
che verrà instaurato con la Cooperativa; il nuovo socio
aderisce in forma scritta alla relativa disciplina, contenuta
nel regolamento di cui al successivo articolo.
articolo 8 trattamento economico
dei soci lavoratori
In considerazione della peculiare
posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore
rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso
e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati
da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione
ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.
Il Regolamento Interno può definire
i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario,
in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo
stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare
per farvi fronte, nonché le misure da adottare in caso
di approvazione di un piano di avviamento, nel rispetto delle
condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.
Il trattamento economico corrisposto
ai soci cooperatori persone fisiche durante l'esercizio sociale
deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai
contratti di lavoro vigenti per le categorie di lavoro similari,
compatibilmente con la natura associativa del rapporto tra
socio e Cooperativa e, pertanto, con le esigenze sociali.
Le previsioni di questo titolo non si
applicano ai soci sovventori.
articolo 9 obblighi dei soci
Al momento dell'ammissione, i nuovi
soci cooperatori devono sottoscrivere le azioni di cui alla
lettera c) dell'articolo 7.
Essi sono obbligati:
a) al versamento delle azioni sottoscritte,
compresa la tassa di ammissione, con le modalità e
nei termini previsti dal Consiglio di amministrazione;
b) all'osservanza dello Statuto, dei
regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli
organi sociali;
c) a partecipare all'attività
dell'impresa sociale secondo le necessità della stessa;
d) a mettere a disposizione le
proprie capacità professionali ed il proprio lavoro
in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,
nonché alla quantità delle prestazioni di 'lavoro
disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore
rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo
delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea
in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.
articolo 10 diritti dei soci
I soci hanno diritto di esaminare
il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.
Quando almeno un decimo del numero complessivo
dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la
cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno
inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro
delle deliberazioni del Comitato esecutivo, se esiste. L'esame
deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente
assistito da un professionista di sua fiducia.
Tali diritti non spettano ai soci in
mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti
rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
articolo 11 soci speciali
Il Consiglio di amministrazione
può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione
di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione
dell'interesse:
a) alla loro formazione professionale;
b) al loro inserimento nell'impresa.
Nel caso di cui alla lettera a), il
Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria
dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare
la loro formazione professionale in ragione del perseguimento
degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie
di medio e lungo periodo della Cooperativa.
Nel caso di cui alla lettera b), il
Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria
dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere,
anche solo parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali
ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo
periodo della Cooperativa.
La delibera di ammissione del Consiglio
di amministrazione, in conformità con quanto previsto
da apposito regolamento, stabilisce:
- la durata del periodo di formazione o di
inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso
le quali si articolano le fasi di formazione professionale
o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere
al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore
al cinquanta per cento di quello previsto per i soci ordinari.
Ai soci speciali può
essere erogato il ristorno, previsto dal successivo articolo
27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione
ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa
cooperativa; ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione
dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o
di emissione di strumenti finanziari.
Il socio appartenente alla categoria
speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ordinarie
convocate per l'approvazione del bilancio ma non può
rappresentare altri soci.
Il socio appartenente alla categoria
speciale non può essere eletto nel Consiglio di amministrazione
della Cooperativa.
I soci speciali non possono esercitare
i diritti previsti dall'articolo 2545bis del codice civile.
I soci speciali possono recedere nei
casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente
Statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto
sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del
provvedimento di accoglimento della domanda.
I soci speciali possono essere esclusi,
anche prima della data di scadenza del periodo di formazione
o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo
15 del presente Statuto.
Alla data di scadenza del periodo di
formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso
a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori
a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera
di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la
formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi
prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli
impegni di partecipazione all'attività economica della
Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione
aziendale. In tal caso, il Consiglio di amministrazione deve
comunicare la delibera di ammissione in qualità di
socio ordinario all'interessato, secondo le modalità
e con gli effetti previsti dall'articolo 7.
In caso di mancato rispetto dei suddetti
livelli, il Consiglio di amministrazione può deliberare
il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale,
secondo i termini e le modalità previste dall'articolo
15.
articolo 12 perdita della qualità
di socio
La qualità di socio si perde
per recesso, decadenza, esclusione e morte; oppure per
scioglimento dell'ente, organismo e persona giuridica.
articolo 13 recesso
Oltre che nei casi previsti dalla
legge, può recedere il socio
a) che abbia perduto i requisiti per
l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado
di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) il cui rapporto di lavoro - subordinato,
autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.
Spetta al Consiglio di amministrazione
constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso,
se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente
Statuto, legittimino il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non
sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione
al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, può attivare le procedure arbitrali
di cui al successivo articolo 46.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda
il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione
del provvedimento di accoglimento della domanda.
articolo 14 decadenza
La decadenza è pronunciata
dal Consiglio di amministrazione nei confronti dei soci:
a) interdetti, inabilitati o falliti;
b) in possesso dei requisiti di legge
per avere diritto - se persone fisiche - alla pensione di
vecchiaia, o che abbiano comunque superato il sessantesimo
anno di età;
c) che ricadano nel caso di sopravvenuta
inabilità a partecipare al lavoro dell'impresa sociale;
d) che volontariamente abbiano rassegnato
le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato,
o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere
qualsiasi altro rapporto di lavoro;
e) che abbiano subito un provvedimento
di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito
delle fattispecie disciplinate da norme di legge, ai fini
dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito
dei lavoratori.
Quando ricorrano particolari esigenze
interne della Cooperativa, l'assemblea ha facoltà di
escludere dalla decadenza i soci persone fisiche che abbiano
raggiunto il limite di età pensionabile, o che si trovino
in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il
limite massimo dell'eccezionale prosecuzione del rapporto
sociale.
Lo scioglimento del rapporto sociale
per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione
nel libro dei soci a cura degli amministratori.
articolo 15 esclusione
L'esclusione viene deliberata dal
Consiglio di amministrazione nei confronti del socio cooperatore:
a) che non ottemperi alle disposizioni
del presente Statuto, dei regolamenti sociali, e delle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali;
b) che senza giustificato motivo si
renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte
o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo
verso la società;
c) che venga a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilità previste dall'articolo
6 del presente statuto;
d) che svolga o tenti di svolgere
attività contrarie agli interessi sociali;
e) che in qualunque modo arrechi
danni gravi alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi
o disordini pregiudizievoli;
f) che nell'esecuzione del rapporto
di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento
per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo;
g) il cui ulteriore rapporto di lavoro
non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.
L'esclusione diventa operante nel termine
indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente.
articolo 16 provvedimenti in caso
di recesso, decadenza ed esclusione
Le deliberazioni prese in materia
di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate
ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero
tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti
adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie,
saranno demandate alla decisione di un Collegio arbitrale
regolato dall'articolo 46 del presente Statuto.
Salvo diversa e motivata decisione del
Consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso,
di decadenza o di esclusione del socio lavoratore, consegue
la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato
ai sensi del precedente articolo 4.
articolo 17 liquidazione delle azioni
I soci cooperatori receduti, decaduti
o esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso delle quote
di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle
rivalutazioni eventualmente compiute.
La liquidazione, ridotta in proporzione
alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla
base dell'ultimo bilancio d'esercizio nel quale si è
verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
Il pagamento deve essere effettuato
entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso,
fatto salvo il diritto della Cooperativa di ritenzione di
ogni proprio eventuale credito liquido.
In caso di morte del socio cooperatore,
il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente
versata si matura nella misura e con le modalità previste
dalla legge.
articolo 18 termine per la richiesta
di rimborso delle azioni
I soci receduti, decaduti o esclusi
e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso
della quota loro spettante entro e non oltre centottanta giorni
dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel
quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto
operativo.
Le quote per le quali non sarà
richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque
non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.
TITOLO IV
SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
articolo 19 norme applicabili
Ferme restando le disposizioni di
cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi
alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'articolo 2526
codice civile.
Rientrano in tale categoria anche i
soci sovventori, disciplinati dall'articolo 4 della legge
31 gennaio 1992, n° 59, nonché le azioni di partecipazione
cooperativa di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge.
Oltre a quanto espressamente stabilito
dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le
disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto
compatibili con la natura del rapporto; non si applicano,
invece, le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione,
le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.
articolo 20 imputazione a capitale
sociale
I conferimenti dei soci finanziatori
sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale
della Cooperativa.
A tale sezione del capitale sociale
è altresì imputato il fondo per il potenziamento
aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di
cui al successivo articolo 28 del presente Statuto.
I conferimenti dei soci finanziatori
possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti,
e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del
valore di Euro 5.000= ciascuna.
I versamenti sulle azioni sottoscritte
dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere
effettuati quanto al 25% all'atto della sottoscrizione e la
parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di
amministrazione.
articolo 21 trasferibilità
dei titoli
Salvo contraria disposizione adottata
dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni
dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite
esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.
Il socio finanziatore che intenda trasferire
le azioni, deve comunicare al Consiglio di amministrazione
il proposto acquirente; il Consiglio ha la facoltà
di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto
acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli,
il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.
Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di
vendere al proposto acquirente.
Salva contraria disposizione adottata
dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore,
ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni
di partecipazione cooperativa, non può trasferire i
titoli ai soci ordinari.
La società ha facoltà
di non emettere i titoli, ai sensi dell'articolo 2346, comma
1, codice civile.
articolo 22 modalità di emissione
delle azioni e diritti amministrativi dei soci finanziatori
L'emissione delle azioni destinate
ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione
dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti
l'importo complessivo dell'emissione e le modalità
di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni
emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere
o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto
dagli articoli 2524 e 2441 codice civile ed in considerazione
dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e
c) dell'articolo 2514 codice civile, che dovrà essere
specificata su proposta motivata degli amministratori.
Con la stessa deliberazione potranno
altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle
azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili
di cui al successivo articolo 28, lettera e), ad esse spettante,
e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi
eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse,
in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente
Statuto.
A ciascun socio finanziatore è
attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle
azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono
tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.
Ai soci cooperatori non possono essere
attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti
finanziari.
I voti complessivamente attribuiti ai
soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti
all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna
assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,
i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente
entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo
determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad
essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.
Ai soci finanziatori, in considerazione
dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale,
può essere consentita la nomina di un amministratore
ed un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore
in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale eventuale
nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti
ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea
di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può
prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero
maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore
ad un terzo dei complessivi membri dell'organo. La deliberazione
dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono
attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento
dei titoli.
articolo 23 diritti patrimoniali
e recesso dei soci finanziatori
Le azioni dei soci finanziatori
sono privilegiate nella ripartizione degli utili, nella misura
stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria
di cui all'articolo precedente.
Qualora sia attribuito, il privilegio
deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'assemblea
decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.
A favore dei soci sovventori e delle
azioni di partecipazione cooperativa, il privilegio opera
comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto
alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita
dall'assemblea ordinaria dei soci.
La remunerazione delle azioni sottoscritte
dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori,
non può essere superiore, per il mantenimento dei requisiti
mutualistici, a due punti rispetto al limite previsto per
i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 codice civile.
La delibera di emissione di cui all'articolo
precedente, comma 1, può stabilire in favore delle
azioni destinate ai soci finanziatori, l'accantonamento di
parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura
proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci
finanziatori medesimi e patrimonio netto.
La riduzione del capitale sociale in
conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale
delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di
perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni
dei soci cooperatori.
In caso di scioglimento della Cooperativa,
le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione
nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci
cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione
del valore delle azioni si terrà conto tanto del valore
nominale quanto della quota parte di riserve divisibili, compresa
la riserva da sovrapprezzo.
Oltre che nei casi previsti dall'articolo
2437 codice civile, ai soci finanziatori spetta il diritto
di recesso quando sia decorso il periodo minimo di tre anni
a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi
restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di
emissione delle azioni può escludere la possibilità
di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.
In tutti i casi in cui è ammesso
il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire
secondo le modalità previste dagli articoli 2437bis
e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente
al valore nominale ed alla quota parte di riserve divisibili
ad esse spettanti, compresa la riserva da sovrapprezzo.
articolo 24 azioni di partecipazione
cooperativa
Con deliberazione dell'assemblea
ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di
programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento
aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, legge
59/1992. In tal caso, essa può emettere azioni di partecipazione
cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive
del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli
utili.
Le azioni di partecipazione cooperativa
possono essere emesse per un ammontare non superiore alla
minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili
o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.
Le azioni di partecipazione cooperativa
devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore
alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della
Cooperativa.
Alle azioni di partecipazione cooperativa
spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente
articolo.
Con apposito regolamento, approvato
dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità
attuative delle procedure di programmazione di cui al primo
comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti
di partecipazione determina le modalità di funzionamento
dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.
Il rappresentante comune degli azionisti
di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne
estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con
facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione
delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi
dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei
confronti della Società.
articolo 25 diritti di partecipazione
alle assemblee
I soci finanziatori partecipano
alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.
Ricorrendo le condizioni stabilite dalla
legge, ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono
costituiti in assemblea speciale.
L'assemblea speciale è convocata
dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante
comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario
o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori
di azioni nominative della categoria.
Le modalità di funzionamento
delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto
previsto dagli articoli 2363 e seguenti, codice civile, in
quanto compatibili con 1e successive disposizioni degli articoli
32 e seguenti del presente Statuto.
articolo 26 strumenti finanziari
di debito
Con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni,
nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle
obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del
codice civile.
In tal caso, con regolamento approvato
dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:
- l'importo complessivo dell'emissione,
il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale
unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento
e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità
di rimborso.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce
altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio
di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
All'assemblea speciale degli obbligazionisti
ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto
dalle norme di legge e dal precedente articolo.
articolo 27 i ristorni
L'assemblea che approva il bilancio
può deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione,
l'erogazione di un ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto
dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,
dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito
regolamento.
II ristorno è ripartito tra i
soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla
quantità degli scambi mutualistici, in conformità
con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento interno
di cui all'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n° 142.
L'assemblea può deliberare la
ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive
quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- mediante l'emissione di strumenti finanziari
di cui ai precedenti articoli.
TITOLO V
PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
articolo 28 patrimonio sociale
Il patrimonio della società
è costituito:
a) dal capitale sociale, che è
variabile ed è formato:
- da un numero illimitato di azioni dei
soci cooperatori, ciascuna del valore di Euro 500=,
- dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna
del valore di euro 5.000=;
- dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna
del valore di euro 2.500=, destinate al Fondo dedicato allo
sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento
aziendale di cui all'articolo 5 del presente statuto;
- dalle azioni di partecipazione cooperativa,
ciascuna del valore di euro 500=, destinate alla realizzazione
di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
b) dalla riserva legale formata con gli utili
di cui all'articolo 30 e con il valore delle azioni eventualmente
non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei
soci deceduti;
c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni
formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente
articolo 9;
d) dalla riserva straordinaria;
e) dalle riserve divisibili (in favore
dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 30;
f) da ogni altro fondo di riserva costituito
dall'assemblea e/o previsto per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde
soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente,
i soci nel limite delle azioni sottoscritte.
Le riserve, salve quelle di cui alle
precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente,
non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante
la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.
articolo 29 caratteristiche delle
azioni cooperative
Le azioni non possono essere sottoposte
a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza
l'autorizzazione del Consiglio d'amministrazione.
Il socio che intenda trasferire le proprie
azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione
con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del
Consiglio di amministrazione, la cessione può essere
effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni
detenuto dal socio.
Il provvedimento del Consiglio di amministrazione
deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta, decorsi i quali egli è
libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa
deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione
che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6.
In caso di diniego dell'autorizzazione,
il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa
delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato,
il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione,
può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo
46.
La società ha facoltà
di non emettere le azioni, ai sensi dell'articolo 2346, comma
1.
articolo 30 destinazione degli utili
L'esercizio sociale va dal 1°
gennaio a1 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale,
il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del
bilancio, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed
applicando le norme legali e tributarie; dovrà inoltre
redigere la relazione illustrativa al bilancio, indicando
specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale
per il conseguimento degli scopi statutari in conformità
con il carattere cooperativo della Società.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea
dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta
giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma
dell'articolo 2364 codice civile, certificate dal Consiglio
di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.
L'assemblea che approva il bilancio
delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei
limiti e delle modalità previste dal precedente articolo
27 e, successivamente, delibera sulla distribuzione degli
utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non
inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo
11 della legge 3 l gennaio 1992, n° 9, nella misura
del 3%;
c) a rivalutazione gratuita del
capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo
7 della legge 31 gennaio 1992, n° 59:
d) ad eventuale remunerazione del
capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore
al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento
dei requisiti mutualistici;
e) ad eventuale remunerazione delle
azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle
azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti e secondo
le modalità stabiliti dagli articoli 19 e seguenti
del presente Statuto;
f) la restante parte a riserva
straordinaria, ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f)
dell'articolo 28.
Gli utili devono essere prevalentemente
destinati a finalità mutualistiche, intendendo per
tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il
contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione dei ristorni.
TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
articolo 31 organi sociali
Sono organi della società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione ;
c) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
d) il Collegio dei Sindaci.
articolo 32 modalità di convocazione
dell'assemblea
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi
almeno dieci giorni prima dell'adunanza mediante avviso scritto
da consegnare ai soci, anche tramite l'utilizzo del servizio
postale o del fax o per via e-mail, contenente l'ordine del
giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'ora della
prima e della seconda convocazione, che non può aver
luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Il Consiglio di Amministrazione potrà,
a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita
nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità
diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione
delle assemblee.
In mancanza delle formalità suddette,
l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è
rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea
la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi
e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti
può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali
non si ritenga sufficientemente informato.
articolo 33 competenze dell'assemblea
ordinaria
L'assemblea ordinaria:
1. approva il bilancio consuntivo, con
la relazione del Consiglio di amministrazione;
2. procede alla nomina delle cariche
sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a
favore dei possessori degli strumenti finanziari di cui agli
articoli 19 e seguenti e in ogni caso con modalità
tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea
generale del numero di amministratori loro spettante conformemente
all'articolo 22 e alla relativa delibera di emissione;
3. delibera sull'eventuale domanda di
ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo
7;
4. determina la misura dei compensi
da corrispondere agli amministratori, per la loro attività
collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci per il periodo
del loro mandato;
5. approva i regolamenti interni, con
le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
6. delibera su tutti gli altri oggetti
attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza
dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
7. delibera l'eventuale erogazione di
trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001 n. 142
e dell'articolo 27 del presente statuto;
8. delibera sull'adesione ad un gruppo
cooperativo paritetico;
9. delibera, alle condizioni e secondo
i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano
di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale
della Cooperativa;
10. delibera, all'occorrenza, un piano
di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche
economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione
della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste
dalla legge, il programma di mobilità.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno
entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio
sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano
le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 codice
civile.
L'assemblea deve essere convocata nei
successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con
l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo
o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione
non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo
di controllo.
articolo 34 competenze dell'assemblea
straordinaria
L'assemblea, a norma di legge, è
considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:
1.
sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
2.
sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato
della cooperativa;
3.
sulla nomina e poteri dei liquidatori;
4.
sull'emissione degli strumenti finanziari, ai sensi degli
articoli 19 e seguenti del presente statuto.
articolo 35 maggioranze richieste
L'assemblea ordinaria è regolarmente
costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati
la metà più uno dei soci aventi diritto al voto
e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In seconda convocazione, l'assemblea
ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il
numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto
al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei
presenti.
L'assemblea straordinaria è regolarmente
costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati
la metà più uno dei soci aventi diritto al voto
e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In seconda convocazione, l'assemblea
straordinaria è regolarmente costituita quando siano
presenti o rappresentati almeno un terzo dei soci aventi diritto
al voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due
terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Per le deliberazioni concernenti il
cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della
Cooperativa, lo scioglimento anticipato, la proroga, la revoca
dello stato di liquidazione ed il trasferimento della sede
sociale all'estero, l'assemblea ordinaria e straordinaria,
tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera con
il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più
di un terzo del capitale sociale.
Per le votazioni si procederà
normalmente col sistema della alzata di mano.
articolo 36 diritto al voto
Hanno diritto al voto nelle assemblee
i soci che risultino iscritti nel libro dei soci cooperatori
da almeno novanta giorni.
Ogni socio cooperatore ha un solo voto,
qualunque sia l'importo della quota sottoscritta.
Per i soci finanziatori si applica l'articolo
22 del presente statuto.
Per i soci speciali si applica l'articolo
11 del presente statuto.
Ciascun socio sovventore avrà
diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare
del conferimento apportato, così come previsto dal
regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.
I voti attribuiti ai soci sovventori
non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti
a tutti i soci.
Il socio può farsi rappresentare
nell'assemblea da un altro socio appartenente alla medesima
categoria che abbia diritto al voto, nel rispetto della normativa
vigente, mediante delega scritta; ogni socio delegato non
può rappresentare più di due soci.
Le deleghe devono essere menzionate
nel verbale dell'assemblea.
articolo 37 presidenza dell'assemblea
L'assemblea, tanto in sede ordinaria
che straordinaria, è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza dal Vice Presidente
o da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina
un Segretario.
Le deliberazioni devono risultare da
verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
Il verbale delle assemblee in sede straordinaria
deve essere redatto da un Notaio.
articolo 38 assemblee separate
In relazione al numero complessivo
dei soci raggiunti dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi
di lavoro dalla sede sociale ed all'importanza degli argomenti
da trattare, per consentire la massima partecipazione dei
soci alle assemblee, il consiglio di amministrazione ha la
facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di
far precedere l'assemblea generale dei soci da assemblee separate
convocate nelle sedi locali, anche temporanee, di lavori sociali
nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci.
Qualora il numero di soci di una sede
locale si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita,
il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci
alla sede locale più vicina.
Le convocazioni dovranno essere effettuate
con il medesimo avviso dell'assemblea generale e con le seguenti
formalità:
a) le date di convocazione delle singole
assemblee separate possono differire tra loro, ma la data
di convocazione dell'ultima assemblea separata deve precedere
in ogni caso di almeno otto giorni quella fissata per la prima
convocazione dell'assemblea generale;
b) nell'avviso di convocazione dovrà
essere indicata la località di convocazione di ciascuna
assemblea separata, di ciascuna sede anche temporanea di lavori
sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci
e, eventualmente, la località di convocazione delle
assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori
sociali prossimi tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero
di soci occupati inferiori a cinquanta;
c) nell'avviso dovrà essere chiaramente
indicato che le assemblee separate sono convocate, per discutere
e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea
generale, per l'elezione dei propri delegati a questa assemblea.
Tutte le norme previste per lo svolgimento
dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano
alle assemblee separate.
Ogni assemblea separata elegge i propri
delegati per l'assemblea generale; i delegati devono essere
scelti tra i soci presenti o rappresentati in assemblea, nella
proporzione di uno a dieci o frazione di dieci. In ogni caso,
nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale
rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.
I processi verbali delle assemblee separate,
salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità,
dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di
minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.
Quando si adopera tale forma di convocazione,
l'assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti
delle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà
il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo
verbale della rispettiva assemblea separata. Rimane fermo
il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea
separata di assistere all'assemblea generale.
Il numero dei soci complessivamente
rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate
condiziona la validità dell'assemblea generale in prima
convocazione e in seconda convocazione.
Il computo dei voti di ciascuna deliberazione
dell'assemblea generale va effettuato sulla base dei voti
riportati nelle singole assemblee separate e risultanti dai
relativi processi verbali.
articolo 39 l'organo amministrativo
Il Consiglio di Amministrazione
si compone da 3 a 11 consiglieri eletti dall'assemblea.
Gli amministratori durano in carica
per tre esercizi e non possono permanere in carica per più
di tre mandati consecutivi.
Salvo quanto previsto per i soci finanziatori
dall'articolo 22 del presente Statuto, l'amministrazione della
Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non
soci, purché la maggioranza degli amministratori sia
scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate
dai soci cooperatori persone giuridiche.
Spetta all'assemblea determinare i compensi
dovuti per l'attività collegiale dei consiglieri. Spetta
al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare
il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati
a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo,
in favore della Cooperativa.
Il Consiglio elegge il Presidente ed
il Vicepresidente.
La convocazione viene fatta per iscritto
(lettera, telegramma o fax), almeno 3 giorni prima della adunanza,
e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i consiglieri
e i sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno
prima della riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto
del Presidente.
In caso di mancanza di uno o più
amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi
previsti dall'articolo 2386 codice civile.
articolo 40 deleghe amministrative
II consiglio di amministrazione
può affidare specifici incarichi a singoli amministratori
o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri
e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di
esercizio della delega.
Non possono essere delegati i poteri
concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma
4 del codice civile, nonché i poteri in materia di
ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.
Il Consiglio di amministrazione deve
inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto
della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica,
il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di
azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione
di una partecipazione rilevante in altra società.
articolo 41 competenze del consiglio
di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione
è investito dei più ampi poteri per la gestione
della Cooperativa. A tale organo spetta, fra l'altro, a titolo
esemplificativo:
1. convocare l'assemblea ordinaria
e straordinaria dei soci;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni
dell'assemblea dei soci;
3. redigere i bilanci consuntivi
ed eventualmente preventivi;
4. relazionare, in occasione dell'approvazione
del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla
sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o
sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare
il requisito stesso, in caso di perdita temporanea ai sensi
dell'articolo 2545octies codice civile; nella medesima relazione,
il Consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni
delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di
nuovi soci.
5. compilare i regolamenti interni
previsti dallo Statuto;
6. stipulare tutti gli atti e contratti
di ogni genere inerenti alle attività sociali;
7. deliberare e concedere avalli
cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto
qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito
dagli enti cui la Cooperativa aderisce;
8. deliberare l'istituzione di
una sezione di attività per la raccolta di prestiti
prevista, dall'articolo 5 del presente statuto;
9. conferire procure, sia generali
che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente
del Consiglio di amministrazione;
10. assumere, nominare e licenziare
il personale della Cooperativa nelle categorie degli operai,
impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la
retribuzione;
11. deliberare circa l'ammissione,
il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
12. compiere tutti gli atti e le
operazioni di ordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto
per quelli che, in base a disposizioni di legge o statutarie,
siano riservati all'assemblea generale, nonché tutti
gli atti di straordinaria amministrazione;
13. deliberare in ordine alla fusione
per incorporazione di una società interamente posseduta
ovvero posseduta al 90%, rispettivamente ai sensi degli articoli
2505, comma 2, e 2505bis, comma 2, del codice civile, fermo
restando il limite posto dal comma 3 dell'articolo 2505 codice
civile.
articolo 42 poteri del Presidente
del Consiglio di amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
ha la rappresentanza e la firma sociale.
Egli è autorizzato perciò
a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti
di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie
quietanze.
Ha altresì la facoltà
di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive
riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità
giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Il Presidente dà esecuzione alle
delibere del Consiglio di amministrazione; previa autorizzazione
del Consiglio di amministrazione può delegare i propri
poteri, in tutto o in parte al Vicepresidente, ad uno o più
membri del Consiglio, nonché, con speciale procura,
ad impiegati della società.
In caso di assenza o di impedimento
del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
articolo 43 il Collegio sindacale
Qualora si verificassero i presupposti
di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, codice civile,
la Cooperativa procede alla nomina del Collegio sindacale,
composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.
Il Collegio sindacale esercita anche
il controllo contabile, ai sensi degli articoli 2409bis e
seguenti del codice civile. Esso è costituito da revisori
contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero
della Giustizia.
L'assemblea nomina il presidente del
collegio stesso.
I sindaci durano in carica tre anni
e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi
sono rieleggibili.
Il Collegio sindacale deve vigilare
sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione e, in particolare,
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo
e contabile adottato dalla società e sul suo concreto
funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi
momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione
e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere
agli amministratori notizie, anche con riferimento a società
controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti
organi delle società controllate in merito ai sistemi
di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività
sociale.
Nell'espletamento di specifiche operazioni
di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria
responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi
di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non devono
trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità
e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile.
L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli
ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni
riservate.
I sindaci relazionano, in occasione
dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti
nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico
e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
articolo 44 nomina dei liquidatori
L'assemblea che dichiara lo scioglimento
della società, dovrà procedere alla nomina di
uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente
fra i soci.
articolo 45 devoluzione del patrimonio
residuo
In caso di scioglimento della società,
il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato
e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere
devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della
cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio
1992 n° 59.
TITOLO VIII
CONTROVERSIE
articolo 46 il Collegio arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse insorgere
tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad
oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e
mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge
prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero,
dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente
della Camera di Commercio di Venezia, il quale dovrà
provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta
dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto
designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina
sarà richiesta, dalla parte più diligente, al
presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.
La sede del collegio arbitrale sarà
presso il domicilio dell'arbitro.
L'arbitro dovrà decidere entro
90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale
secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente
che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno
le parti.
L'arbitro determinerà come ripartire
le spese dell'arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra
prevista anche le controversie promosse da amministratori,
liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti,
che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto
sociale.
Per quanto non previsto, si applicano
le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n° 5.
TITOLO IX
REQUISITI MUTUALISTICI
articolo 47 - clausole mutualistiche
Le seguenti clausole mutualistiche,
di cui all'articolo 2514 codice civile, sono inderogabili
e devono essere in fatto osservate:
a) divieto di distribuire i dividendi
in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale
effettivamente versato;
b) divieto di remunerare gli strumenti
finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in
misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto
per i dividendi;
c) divieto di distribuire le riserve
fra i soci cooperatori;
d) obbligo di devoluzione, in caso
di scioglimento della società, dell'intero patrimonio
sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi
eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione.
La Cooperativa delibera l'introduzione
e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente
con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
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